D'Angelo e Arciprete

Studio Legale Associato

ECCESSIVA LUNGHEZZA DEL PROCESSO

Ricorso ai sensi dell’art.6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo Dal 2001, sono i giudici delle Corti d’Appello (e non più la Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo) a decidere sulle cause avviate contro lo Stato italiano dai cittadini che pretendono un risarcimento per i danni subiti dall’eccessiva lunghezza di un processo che li abbia visti parte. In poco tempo si sono già avvicendati diversi orientamenti. Inizialmente i giudici italiani applicavano alla lettera i principi sanciti a livello comunitario e ,ogni qualvolta si superavano i “fatidici” tre anni, considerati il limite oltre il quale una procedura può considerarsi eccessivamente lunga, condannavano lo Stato italiano al risarcimento. Dunque non c’era bisogno di dimostrare quale fosse il danno derivante dalla lentezza del processo, IL SOLO FATTO DI AVER DOVUTO SUBIRE LE LUNGAGGINI DELLA GIUSTIZIA ITALIANA (si consideri che occorrevano anche 8/10 anni per arrivare solo alla sentenza di I °grado) GIUSTIFICAVA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO – seguendo i principi applicati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.Si riteneva dunque che, accertata la lentezza del processo, un danno ci fosse anche se veniva liquidato in somme contenute quando non si riusciva a dimostrare l’esistenza di particolari danni conseguenza di detta lentezza. Da alcuni mesi però le Corti d’Appello avevano iniziato a respingere i ricorsi, pretendendo la dimostrazione di un effettivo danno. Dunque venivano sviliti i principi riconosciuti dalla Corte di giustizia Europea. La Cassazione si è di recente pronunciata invece contro quest’ultimo orientamento delle Corti Italiane riaffermando che le Corti d’Appello devono attenersi ai principi stabiliti dalla Corte Europea per i diritti dell’uomo.
Questo studio ha seguito più casi davanti a più Corti d’Appello.
Cosa occorre predisporre per valutare la possibilità e l’opportunità di ricorrere per l’eccessiva lunghezza dei processi?1) copia degli atti introduttivi (citazione o ricorso e comparsa di risposta) 2) cronistoria delle udienze 3) copia della sentenza se già emessa.
Nota BeneIl ricorso si può fare anche se il processo non è ancora concluso, ma va assolutamente proposto entro sei mesi da quando diventa definitiva la sentenza.